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Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa questioni giuridiche

La Santa Sede e il Governo Spagnolo, proseguendo la revisione del Concordato vigente
tra le due Parti, iniziata con l’Accordo firmato il 28 luglio 1976, i cui strumenti di ratifica
furono scambiati il 20 agosto di quello stesso anno, concludono il seguente
Accordo
I. 1. Lo Stato Spagnolo riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di esercitare la sua
missione apostolica e le garantisce il libero e pubblico esercizio delle attività che le sono
proprie e in particolare di quelle di culto, di giurisdizione e di magistero.
2. La Chiesa può organizzarsi liberamente. In particolare, può creare, modificare o
sopprimere diocesi, parrocchie e altre circoscrizioni territoriali, che godranno della
personalità giuridica civile quando abbiano quella canonica e quest’ultima sia notificata
ai competenti organi dello Stato.
La Chiesa parimenti può erigere, approvare e sopprimere ordini, congregazioni religiose,
altri istituti di vita consacrata e altre istituzioni ed enti ecclesiastici.
Nessuna parte del territorio spagnolo dipenderà da un Vescovo la cui sede si trovi in
territorio soggetto alla sovranità di altro Stato, e nessuna diocesi o circoscrizione
territoriale spagnola comprenderà parti di territorio soggetto a sovranità straniera.
Il Principato di Andorra continuerà ad appartenere alla diocesi di Urgel.
3. Lo Stato riconosce la personalità giuridica civile della Conferenza Episcopale
Spagnola, in conformità agli statuti approvati dalla Santa Sede.
4. Lo Stato riconosce la personalità giuridica civile e la piena capacità di agire degli
ordini, congregazioni religiose ed altri istituti di vita consacrata e delle loro rispettive
province e case, nonché delle associazioni ed altri enti e fondazioni religiose che
godano di essa alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Gli ordini, congregazioni religiose ed altri istituti di vita consacrata e le loro province e
case che, essendo a tale data canonicamente eretti, non godano della personalità
giuridica civile e quelli che siano canonicamente eretti in futuro, acquisteranno la
personalità giuridica civile mediante l’iscrizione nel corrispondente Registro dello Stato.
L’iscrizione si effettuerà in virtù di un documento autentico dal quale risultino l’erezione,
gli scopi, i dati di identificazione, gli organi di rappresentanza, le norme di funzionamento
ed i poteri di detti organi. Per determinare la estensione e i limiti della loro capacità di
agire e quindi di disporre dei propri beni, ci si atterrà a quanto dispone la legislazione
canonica che, in questo caso, fungerà come diritto statutario.
Le associazioni e gli altri enti e fondazioni religiose che, essendo canonicamente eretti
alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non godano della personalità
giuridica civile e quelli che siano canonicamente eretti in futuro dalla competente autorità
ecclesiastica, potranno acquistare la personalità giuridica civile in conformità a quanto
disposto nell’ordinamento dello Stato, mediante l’iscrizione nel corrispondente Registro
in virtù di un documento autentico dal quale risultino l’erezione, gli scopi, i dati di
identificazione, gli organi di rappresentanza, le norme di funzionamento ed i poteri di
detti organi.
5. I luoghi di culto hanno garantita l’inviolabilità a norma delle leggi. Non potranno essere
demoliti se non siano stati prima privati del loro carattere sacro. In caso di
espropriazione coatta, sarà previamente sentita la competente autorità ecclesiastica.
6. Lo Stato rispetta e protegge l’inviolabilità degli archivi, dei registri e degli altri
documenti appartenenti alla Conferenza Episcopale Spagnola, alle Curie vescovili, alle Curie dei superiori maggiori degli ordini e delle congregazioni religiose, alle parrocchie e
alle altre istituzioni ed enti ecclesiastici.
II. La Santa Sede potrà promulgare e pubblicare liberamente qualsiasi disposizione
relativa al governo della Chiesa e comunicare senza impedimento con i prelati, il clero e
i fedeli, così come questi potranno farlo con la Santa Sede.
Gli Ordinari e le altre autorità ecclesiastiche godranno delle stesse facoltà nei riguardi
del clero e dei fedeli.
III. Lo Stato riconosce come giorni festivi tutte le domeniche. Di comune intesa si
stabilirà quali altre festività religiose sono riconosciute come giorni festivi.
IV. 1. Lo Stato riconosce e garantisce l’esercizio del diritto all’assistenza religiosa dei
cittadini internati in penitenziari, ospedali, sanatori, orfanotrofi e centri analoghi, sia
privati sia pubblici.
2. L’assistenza religiosa cattolica e l’attività pastorale dei sacerdoti e dei religiosi
nei centri suindicati, che siano di carattere pubblico, saranno regolati di comune intesa
tra le competenti autorità della Chiesa e dello Stato. In ogni caso, saranno salvaguardati
il diritto alla libertà religiosa delle persone e il dovuto rispetto ai loro principi religiosi ed
etici.
V. 1. La Chiesa può esercitare direttamente attività di carattere benefico o assistenziale.
Le istituzioni o gli enti a carattere benefico o assistenziale della Chiesa o dipendenti da
essa saranno retti con proprie norme statutarie, e godranno degli stessi diritti e benefici
di cui godono gli enti classificati come di beneficenza privata.
2. La Chiesa e lo Stato potranno, di comune intesa, stabilire le basi per una adeguata
cooperazione tra le attività di beneficenza o di assistenza esercitate dalle loro rispettive
istituzioni.
VI. 1. Lo Stato riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del
diritto canonico.
Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono dal momento della celebrazione.
Per il loro pieno riconoscimento, sarà necessaria l’iscrizione nel Registro civile, che si
effettuerà mediante la semplice presentazione del certificato ecclesiastico dell’esistenza
del matrimonio.
2. In conformità alle disposizioni del diritto canonico, i contraenti potranno adire i
tribunali ecclesiastici per chiedere la dichiarazione di nullità o domandare la dispensa
pontificia dal matrimonio rato e non consumato. A richiesta di qualsiasi delle parti, detti
provvedimenti ecclesiastici avranno efficacia nell’ordine civile se sono dichiarati conformi
al diritto dello Stato con una risoluzione emessa dal tribunale civile competente.
3. La Santa Sede riafferma il valore permanente della sua dottrina sul matrimonio e
ricorda a coloro che celebrano il matrimonio canonico il grave obbligo che assumono di
attenersi alle norme canoniche che lo regolano e in particolare di rispettarne le proprietà
essenziali.
VII. La Santa Sede e il Governo Spagnolo procederanno di comune intesa a risolvere i
dubbi o le difficoltà che potessero sorgere circa l’interpretazione o l’applicazione di
qualsiasi disposizione del presente Accordo, ispirandosi per questo ai principi che lo
informano.
VIII. Sono abrogati gli articoli I, II III, IV, V, VI, VIII, IX, X (e l’Accordo del 16 luglio 1946),
XI, XII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXIII, XXXIV, XXXV e XXXVI del vigente Concordato e il Protocollo Finale relativo agli articoli I, II, XXIII e XXV. Saranno tuttavia rispettati i diritti acquisiti dalle persone toccate dalla abrogazione dell’articolo XXV e del
relativo Protocollo Finale.
Disposizioni Transitorie
1. Gli ordini, le congregazioni religiose e gli altri istituti di vita consacrata, le loro
province e case, gli altri enti e fondazioni religiose che hanno ottenuto dallo Stato il
riconoscimento della personalità giuridica civile e la piena capacità di agire, dovranno
iscriversi nel corrispondente Registro dello Stato nel più breve tempo possibile.
Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore in Spagna del presente Accordo, la loro
personalità giuridica potrà essere dimostrata unicamente mediante un attestato
dell’avvenuta registrazione, senza pregiudizio della possibilità che tale iscrizione si
effettui in qualsiasi tempo.
2. Le cause pendenti presso i tribunali ecclesiastici all’entrata in vigore in Spagna del
presente Accordo continueranno ad essere trattate davanti ad essi e le sentenze
avranno gli effetti civili a norma di quanto disposto nell’articolo XXIV del Concordato del
1953.
Protocollo Finale
Circa l’articolo VI, 1
Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il sacerdote davanti al quale è
stato celebrato consegnerà agli sposi il certificato ecclesiastico con i dati richiesti per
l’iscrizione nel Registro civile. In ogni caso, il parroco nel cui territorio parrocchiale è
stato celebrato il matrimonio entro cinque giorni trasmetterà all’incaricato del Registro
civile competente l’atto del matrimonio canonico per la sua opportuna iscrizione, per il
caso che questa non sia già stata effettuata a richiesta delle parti interessate.
Spetta allo Stato regolare la protezione dei diritti che, prima che il matrimonio sia iscritto,
vengano acquisiti in buona fede da terzi.
Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede,
entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
Firma: 3 gennaio 1979; ratifica: 4 dicembre 1979.


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