
Ben tre documenti testimoniano la serietà del progetto. Il Motu proprio del Papa, lo statuto dell’ “Autorità di informazione finanziaria” (Aif), la legge concernente la “prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo”. L’ampiezza della materia regolamentata – sebbene sia difficile immaginare i giardini vaticani o l’Obolo di san Pietroutilizzati per addestramento di unità terroriste – corrisponde all’obiettivo di adeguare la normativa vaticana agli standard internazionali dell’Ocse e dell’Unione europea, consentendo al Vaticano di ottenere l’ingresso nella White List, l’elenco degli stati affidabili e puliti dal punto di vista finanziario. Perciò nella legge si parla anche di droga, esplosivi, tratta delle persone, attività terroristiche, pene pecuniarie e detentive, confisca di beni frutto di gravi reati.
L’importanza della svolta risiede nell’intento di creare strumenti che realizzino “trasparenza, onestà e responsabilità”: categorie che padre Lombardi ha rivendicato per la linea di papa Ratzinger. L’Autorità di controllo ha un presidente e un consiglio direttivo nominati dal Papa ed opera “in piena autonomia e indipendenza” svolgendo le sue funzioni nei confronti di tutte le strutture vaticane, con la facoltà di accedere direttamente agli archivi finanziari ed amministrativi dei vari uffici. In pratica è un diritto di ispezione. Una novità assoluta nell’organizzazione della Chiesa, ha precisato Lombardi. Una volta l’anno l’Autorità trasmette una relazione alla Segreteria di Stato.
Qualsiasi dipendente vaticano – come un tempo avveniva per i fedeli in caso di denunce di eresia – è libero dagli “obblighi di segretezza” del proprio ufficio, quando si tratta di segnalare “in buona fede” operazioni sospette.
Gotti Tedeschi ha predisposto una griglia precisissima. “Ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente o organismo giuridico di qualsivoglia natura (in Vaticano)… è tenuto a osservare gli obblighi di adeguata verifica, dei registrazione dei rapporti e delle operazioni, di conservazione delle informazioni” di tutte le attività finanziarie. Il riciclaggio si punisce con la reclusione da quattro a dodici anni. E’ colpito chi “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave”. E qui Gotti Tedeschi ha fatto inserire nella legge un elenco dettagliato, che comprende corruzione, frode, falsificazione della moneta, rapina, estorsione, ricatto, ricettazione. Riguardo ai partner finanziari si punta il dito contro le “banche di comodo”, che fanno capo a istituti non regolamentati.
L’unico rischio è che la “struttura italiana” riesca lentamente a smosciare il rigore delle norme. I precedenti non mancano. In Germania – ad esempio – per ottenere fondi pubblici le diocesi devono pubblicare il loro bilancio. In Italia il Vaticano ha ottenuto con il nuovo concordato che le diocesi pubblicassero soltanto l’uso dei fondi dell’8 per mille, ma non l’inventario dei propri beni e delle loro attività economiche. Non è una differenza da poco.
0 commenti:
Posta un commento